REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN FISICA

(Approvato dal Consiglio di Dottorato in data 25/01/2002)
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Fisica in data 11/06/2002)
(Ultima modifica 31/10/12)

Articolo 1 - Finalita'

Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica e' istituito al fine di preparare ricercatori di alta qualificazione scientifica nel campo della fisica.

Articolo 2 - Istituzione

         1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è istituito dal Dipartimento di Fisica ed afferisce amministrativamente allo stesso Dipartimento.
         2. Tutti i settori scientifico-disciplinari di Fisica, FIS/01-08, sono attinenti al Corso.
         3. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica e' istituito e regolato sulla base del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa.

Articolo 3 - Durata e Curricula

1. La durata del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è fissata in tre anni.

Articolo 4 - Organi del Corso

         1. Sono organi del Dottorato di Ricerca in Fisica il Consiglio di Dottorato ed il Presidente. La composizione del Consiglio di Dottorato e l'elezione del Presidente sono regolati dall'art. 4 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa. Del Consiglio di dottorato fanno altresì parte due rappresentanti degli iscritti al Corso, eletti dai medesimi. I rappresentanti eletti durano in carica due anni. I rappresentanti degli iscritti non partecipano alla discussione e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
         2. I compiti del Consiglio di Dottorato sono regolati dall'art. 4 del Regolamento dell'Università.
Inoltre il Consiglio di Dottorato:
- designa i membri della commissione giudicatrice per le prove di ammissione al Corso;
- attiva annualmente, o indica all'interno dell'Ateneo o presso altre Istituzioni, i corsi cattedratici e specialistici previsti dall'Art. 6 comma 1;
- assegna i compiti didattici per l'insegnamento dei corsi cattedratici e specialistici;
- concorda con ciascun dottorando, entro la fine del mese di luglio del suo primo anno di Corso, la nomina di un relatore;
- designa per ciascun iscritto al Corso, entro la fine del secondo anno di Corso, un controrelatore esperto nelle tematiche di ricerca attinenti la tesi;
- verifica annualmente l'attività dei dottorandi secondo le indicazioni dell'Art. 6 comma 2;
- designa gli esperti per i giudizi di ammissibilità delle tesi all'esame finale;
- designa i membri della commissione giudicatrice per l'esame finale.

Articolo 5 - Esame di Ammissione

         1. L'esame di Ammissione al Dottorato in Fisica consiste in una prova scritta e una prova orale (colloquio).
         2. Il colloquio verterà, oltre che sulla verifica delle conoscenze, anche sulla discussione del curriculum, sulla verifica dell'attitudine alla ricerca, sull'apertura a svolgere esperienze all'estero e sull' interesse del candidato all'approfondimento scientifico. Il candidato presenterà un progetto di ricerca al momento della domanda e ne discuterà durante il colloquio.
         3. La valutazione sui singoli candidati da parte della Commissione Giudicatrice terrà conto anche della documentazione presentata al momento della domanda come ad esempio il curriculum scolastico, e le lettere di presentazione.
         4. Nel caso in cui il candidato abbia completato un curriculum scolastico universitario all'estero dovrà fornire la lista degli esami sostenuti e i voti ottenuti, e il certificato della laurea magistrale o equivalenti (e.g., Master of Science), accompagnati da una traduzione in inglese.
         5. Un candidato straniero può chiedere che il colloquio abbia luogo in lingua inglese.
         6. Il diario della prova orale nonché le comunicazioni da parte della Commissione Giudicatrice, sono resi pubblici tramite affissione online sul sito web del dottorato in Fisica

Articolo 6 - Percorso di studio

         1. Il piano di studio del Corso di Dottorato in Fisica prevede la scelta tra due corsi formativi (di durata 40 ore ciascuno) e 40 ore di corsi specialistici nel campo di ricerca in cui  il dottorando intende lavorare o approfondire la conoscenza. La scelta dei corsi dovrà essere concordata con la Commissione Didattica del Dottorato e con il relatore (nel caso in cui il dottorando lo abbia già scelto), e deve essere approvata dal Consiglio. Nel caso in cui la commissione lo ritenga opportuno, i corsi possono essere scelti tra tutti i corsi di laurea magistrale dell'Ateneo,  tra i corsi della Scuola Normale Superiore e dalla Scuola S.Anna. La frequenza ai corsi, almeno per 70% delle ore totali, è obbligatoria. Alla fine di tali corsi sono previsti esami scritti e/o orali.

         2. Entro la fine del mese di luglio del primo anno ciascun dottorando indica, per l'approvazione del Consiglio di Dottorato, il relatore del proprio lavoro di ricerca. Ogni eventuale modifica del nome del relatore deve essere approvata dal Consiglio di Dottorato.
         3. Per il secondo ed il terzo anno del corso possono essere previsti corsi specialistici e seminari su argomenti di ricerca avanzata. Entro la fine del secondo anno ciascun iscritto al corso presenta una breve relazione scritta e orale sullo stato di avanzamento della tesi. Il Consiglio di Dottorato delibera, sulla base dei giudizi espressi dal Relatore e dal Controrelatore, in merito al passaggio al terzo anno.
         4. L'esame finale con la discussione della tesi di dottorato, che completa il corso di Dottorato, è regolato dall'Art. 10 del presente regolamento e dall'Art. 12 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa.

Articolo 7 - Convenzioni e Studi all'Estero

         1. Durante il secondo ed il terzo anno del corso di studi del Dottorato, l'attività principale dei dottorandi è quella di ricerca scientifica per la tesi finale. L'attività di ricerca dei dottorandi viene svolta nelle strutture di ricerca del Dipartimento di Fisica, ed anche nelle strutture di enti di ricerca o di altre Istituzioni convenzionate con il Dipartimento di Fisica o con l'Università di Pisa.
         2. Nell'interesse della propria attività di ricerca, un dottorando può chiedere al Consiglio l'autorizzazione ad effettuare periodi di soggiorno in laboratori stranieri per svolgervi parte della propria attività di ricerca.
La durata massima del soggiorno all'estero per ciascun dottorando è di diciotto mesi.
         3. Un dottorando può accedere, sulla base delle opportune convenzioni, alle strutture di ricerca citate al comma 1 sino al momento della discussione della tesi finale, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della durata del proprio Corso.

Articolo 8 - Attivita' Didattica dei Dottorandi

Previo parere favorevole del Consiglio del Dottorato i dottorandi possono svolgere una attività didattica sussidiaria od integrativa negli anni successivi al primo. Tale attività didattica deve essere limitata per non compromettere l'attività di formazione alla ricerca.

Articolo 9 - Elezioni di Rappresentanti dei Dottorandi

         1. I rappresentanti degli iscritti al Corso di Dottorato sono eletti nel Consiglio di Dottorato, con voto limitato ai sensi dell'Articolo 4, comma 1. Nell'elezione, ogni iscritto avente diritto indica al massimo un nome da designare.
         2. Le votazioni per la designazione dei rappresentanti degli iscritti sono valide se vi abbiano partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Tra i candidati a parità di voti, risulta eletto il Dottorando con più recente iscrizione al Corso di Dottorato.
         3. Due iscritti al Corso fanno parte come scrutatori della Commissione del seggio elettorale.

Articolo 10 - Esame Finale e Conseguimento del Titolo

         1. L'ammissibilità della tesi, presentata dai dottorandi alla fine del terzo anno per sostenere l'esame finale, è deliberata dal Consiglio di Dottorato, entro tre mesi dalla presentazione della tesi da parte del dottorando, sulla base delle relazioni scritte compilate da tre esperti qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi, di cui almeno due devono appartenere ad una Università o Laboratorio di ricerca non facente parte del presente Dottorato di Ricerca in Fisica, nonche' di una relazione scritta da parte del relatore della tesi.
         2. La composizione della Commissione per l'esame finale e la procedura per la sua nomina sono regolate dall'Art. 11 del Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa.
         3. L 'esame finale con la discussione della tesi e' pubblico.
         4. La Commissione esprime il giudizio sul candidato tenendo conto del lavoro svolto, dei giudizi degli esperti, della tesi scritta e della sua presentazione, e nel caso di giudizio positivo, delibera il superamento dell'esame finale.
         5. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale viene depositata a cura dell'Università presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

Articolo 11 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato in ogni sua parte previa approvazione da parte del Consiglio di Dottorato e successiva approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di Fisica.