REGOLAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “E. FERMI”
Art. 1
(Il Dipartimento)
1.
Il Dipartimento di Fisica “E. Fermi” è la struttura
scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione e
all'organizzazione dei settori di ricerca dell’area "Fisica" e
dei relativi insegnamenti, afferenti ai corsi di studio della Facoltà di
Scienze m.f.n. e di Facoltà diverse.
2. Promuove, coordina e gestisce
attività di ricerca svolte nel proprio ambito nel rispetto
dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Garantisce a tutti gli
afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.
4. Il Dipartimento di Fisica è
sede della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria; cura
l’organizzazione di eventuali Corsi di Master o di altre attività
di studio, di ricerca e di didattica, anche interdipartimentali.
5. Esso è sede dei Corsi di
Dottorato di Ricerca dell’area Fisica dell’Università di
Pisa e organizza le attività necessarie al loro conseguimento, anche
congiuntamente con altri Dipartimenti e Istituzioni scientifiche italiane,
straniere o internazionali, sulla base di apposite convenzioni.
6. Esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle Facoltà relativamente ai settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento.
7. In collaborazione con i Consigli di
Facoltà e con i Consigli di Corso di Studio, coordina
l’organizzazione delle lauree e delle lauree specialistiche attivate
nell’Ateneo nelle Classi n. 25 e n. 20/S e la gestione delle relative
attività didattiche. Contribuisce inoltre con gli altri organismi d’Ateneo
all’organizzazione delle lauree specialistiche interdisciplinari di
interesse per la Fisica e segnatamente quelle relative alle Classi 61/S
(Scienza e Ingegneria dei Materiali), 66/S (Scienze dell’Universo) e 85/S
(Scienze Geofisiche). Mette infine le proprie risorse umane e materiali a
disposizione di tutti gli insegnamenti relativi ai S.S.D.dell’area 02
-Fisica.
8.
Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e
con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere attivate
articolazioni interne del Dipartimento, denominate “Sezioni” e
prive di rappresentatività esterna. Il Consiglio ne disciplinerà
la durata e le finalità. Il Consiglio di Dipartimento può mettere
a disposizione delle Sezioni, nel limite della disponibilità, personale
tecnico e segretariale, spazio e mezzi, al fine di rendere più agevole
la gestione delle attività organizzative e di ricerca del Dipartimento.
Il controllo dell’impiego delle assegnazioni di mezzi e personale alle
Sezioni verrà effettuato da parte del Consiglio. Ogni membro del
Dipartimento può appartenere al più ad una Sezione. Egli
può cambiare Sezione o accedere ad una Sezione previo il consenso della maggioranza dei membri della Sezione di arrivo, con
l’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Singoli individui o gruppi
di ricerca possono optare per non appartenere ad alcuna Sezione.
L’accesso ai fondi e alle strutture non è comunque collegato
all’appartenenza ad una Sezione. Le Sezioni avranno, nei limiti delle
assegnazioni loro fatte dal Dipartimento, la più ampia autonomia
organizzativa. Le Sezioni, gruppi di ricerca e individui singoli non altrimenti
rappresentati sono tenuti al termine di ogni anno accademico a presentare al
Direttore una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente e il programma dell’attività da svolgere
nell’anno successivo.
Art. 2
1. Il Dipartimento ha autonomia
finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste
dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la
finanza e la contabilità.
Art. 3
(Personale docente e tecnico-amministrativo)
1.
Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo (professori
ordinari, straordinari e associati), gli assistenti del ruolo ad esaurimento e
i ricercatori. L’afferenza è deliberata a richiesta degli
interessati.
2. Viene altresì
assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo di pertinenza.
3. Il personale del
Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali
dell'ente.
Art. 4
(Esercizio dell’attività didattica e
scientifica)
1. Ciascun professore o ricercatore del
Dipartimento può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito
di altri dipartimenti o istituti. e svolgere attività per conto di Enti
pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.
2. Con parere del Consiglio di
Dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere
attività didattica in Scuole di Specializzazione o in Corsi di Master
che abbiano sede anche in Dipartimenti diversi da quello di appartenenza.
3. Il personale degli Enti di ricerca
convenzionati, di cui all’art. 5, avente sede di lavoro presso il
Dipartimento, è ammesso all’utilizzo degli spazi e delle
attrezzature in dotazione al Dipartimento, entro i limiti previsti dalle
rispettive convenzioni. La lista del personale in questione dovrà venire
aggiornata annualmente.
4. Il personale di Enti pubblici di
ricerca non convenzionati, autorizzati dalla propria amministrazione a svolgere
in tutto o in parte la propria attività presso il Dipartimento, è
ammesso all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al
Dipartimento con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne definisce i
limiti.
5. Vengono altresì ammessi
all’uso di tali spazi e strutture, nei limiti definiti dal Consiglio e
limitatamente alla durata del loro rapporto con il Dipartimento, gli iscritti
ai Corsi di Dottorato di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di
Master, di cui agli artt. 1.4 e 1.5, e gli assegnatari di assegni di ricerca o
di borse di studio per l’Area Fisica dell’Ateneo o degli Enti di
ricerca convenzionati, di cui all’art.5.
6. Sono infine ammessi, previa
comunicazione al Direttore che ne verificherà
l’ammissibilità in base al presente Regolamento e alle
deliberazioni del Consiglio, tenendo conto delle compatibilità con le
finalità e le strutture del Dipartimento, gli assegnatari di altre borse
di studio fruibili presso il Dipartimento, collaboratori professionali con
contratti a tempo, docenti e ricercatori ospiti del Dipartimento, nonché
i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del Dipartimento o
al personale ricercatore degli Enti convenzionati con il Dipartimento.
7.
Il Direttore provvederà a tenere un elenco completo ed aggiornato degli
individui autorizzati a norma del presente articolo. In ogni caso,
l’ammissione sarà subordinata all’esistenza di una copertura
assicurativa per gli utenti, che sollevi il Dipartimento da ogni eventuale responsabilità
civile nei loro riguardi.
8. Il Consiglio potrà
altresì definire le condizioni per consentire l'accesso agli spazi ed
attrezzature del Dipartimento a terzi, per motivate ragioni di studio. Il
Consiglio potrà inoltre definire le condizioni per consentire l'accesso
al prestito di mezzi e strumenti in dotazione al Dipartimento.
Art. 5
(Enti Convenzionati)
1. Nel Dipartimento di Fisica operano la
Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e
l’Unità di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica della
Materia (INFM). A tali Enti è garantita piena autonomia
nell’amministrazione dei propri fondi, nella gestione del proprio
personale, nella scelta e nella attuazione dei programmi di ricerca, soggetti
ad approvazione degli Enti citati a livello nazionale e al rispetto delle
convenzioni di cui al comma 2.
2. I rapporti di detti Enti con il
Dipartimento sono regolati da convenzioni bilaterali tra INFN o INFM e
l’Università di Pisa, nel cui quadro sono specificate tra
l’altro le strutture (locali, impianti, attrezzature, arredi e servizi),
che il Dipartimento mette a disposizione della sezione INFN e
dell’Unità INFM e viceversa.
3.
Al personale docente e tecnico del Dipartimento che partecipa a ricerche
finanziate dall’INFN o dell’INFM sarà consentito di
usufruire di incarichi di ricerca o di associazione con l’Ente
interessato.
4. Il Dipartimento recepisce la convenzione quadro tra l’Universita’ di Pisa e l’Area della Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare impegnandosi a concedere libero accesso alle strutture dipartimentali, nel rispetto delle normative del Dipartimento, ai ricercatori CNR che siano inseriti in progetti di ricerca comuni tra l’Università e l’Area della Ricerca e ad ospitare il personale CNR che venga distaccato, con il consenso del Dipartimento, a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento.
5. Per quanto di sua competenza il
Dipartimento promuoverà l’utilizzazione per corsi a contratto ai
sensi dell’art. 25 del DPR 382/80 del personale ricercatore INFN, INFM e
CNR.
Art. 6
(Organi del dipartimento)
1. Sono organi del
dipartimento:
Art. 7
(Il Direttore)
1. Il Direttore del Dipartimento è
eletto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo di 1ª fascia in
regime di impegno a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. E'
nominato con Decreto del Rettore e non può essere rieletto
consecutivamente per più di una volta. Un'ulteriore elezione può
essere effettuata soltanto dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari almeno
alla durata nominale del mandato, secondo quanto previsto all'art. 47.10 dello
Statuto di Ateneo.
2.
Nei casi di non eleggibilità o di indisponibilità
all'accettazione della carica di professori di ruolo di 1ª fascia, per
motivate ragioni (accolte dal Consiglio di Dipartimento), l'elettorato passivo
è esteso ai professori di ruolo di 2ª fascia in regime di impegno a
tempo pieno.
3. Nei 6 mesi antecedenti la naturale
scadenza del mandato il decano dei professori di ruolo e fuori ruolo di 1ª
fascia del Dipartimento indice nuove elezioni per il successivo quadriennio
accademico.
4.
Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il
Direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima
fascia del Dipartimento. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa
del mandato del Direttore, il decano dei professori di ruolo subentra al
titolare dell’organo nella totalità delle sue funzioni e il decano
dei professori di ruolo e fuori ruolo provvede nei trenta giorni successivi a
dare inizio al procedimento elettorale perl'elezione del nuovo titolare.
5.
Qualora l’assenza o l’impedimento del Direttore si protragga per un
periodo superiore a tre mesi, il Rettore dichiara con proprio decreto la
interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 5. La durata del
mandato del nuovo eletto è pari alla frazione di anno accademico in
corso, oltre ai tre anni successivi.
6. L'elezione avviene a scrutinio
segreto. Il seggio è composto da tre membri, il decano dei professori di
ruolo e fuori ruolo , un professore e il segretario amministrativo del
Dipartimento. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.
7.
Alla chiusura delle votazioni il Presidente del seggio redige il verbale
indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i
votanti, i voti riportati da ciascun candidato.
8.
Il Direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi
diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella
seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno
la metà degli aventi diritto.
Il
Direttore del Dipartimento non può ricoprire la carica di Preside di
Facoltà, Presidente di Corso di Laurea, Presidente di Corso di Studio e
Direttore di uno dei Centri previsti dall'art. 36.7 dello Statuto di Ateneo.
Non sussiste incompatibilità con le cariche di Direttore di Scuole di
Specielizzazione e di Corsi di Dottorato, nonché con le cariche
direttive delle strutture didattiche di cui all'art. 4.6 dello Statuto. Chi
ricopre una carica di Direttore e si candidi a ricoprirne un'altra
incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella di Direttore.
9.
Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo
afferenti al Dipartimento. Il Vicedirettore cessa dalla carica insieme al Direttore
che lo ha designato.
10.
Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce il Direttore in
tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
11. In caso di dimissioni del Direttore,
queste devono essere presentate al Rettore e contestualmente comunicate ai
componenti del Consiglio di Dipartimento; il Rettore, sentito il parere di
questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità
dell’interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni.
Art. 8
(Funzioni del Direttore)
1.
Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita nel suo ambito funzioni di
iniziativa e di promozione.
Il
Direttore inoltre:
a
- convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi
deliberati e la conservazione dei relativi verbali.
b
- adotta i provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del
Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza
successiva.
c
- assicura l'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle norme
dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei relativi
Regolamenti;
d
- cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei
servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed
economicità;
e
- cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne
assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e
responsabilità;
f
– assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i
mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di
ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di
studio e assegni di ricerca presso il Dipartimento;
g
- dispone, di concerto con il segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi,
finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi
di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi;
h - assicura la disponibilità
delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle
attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti
afferenti al Dipartimento;
i
- autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del
Dipartimento;
l
- ordina strumentazioni, lavori, materiale, anche bibliografico e quanto altro
serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle
relative fatture.
2. Spetta inoltre al Direttore, con la
collaborazione della Giunta, di:
a
- proporre annualmente il piano delle ricerche del Dipartimento, coordinando
quelle di iniziativa del Dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli
professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
b
- predisporre annualmente le richieste degli spazi, dei finanziamenti e di
personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi
di sviluppo e di potenziamento della attività di ricerca e per lo
svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore;
c
- promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le
attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e
di contratti con Enti pubblici e privati;
d
- predisporre l'eventuale organizzazione di Centri di studio e di laboratorio
anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra
Università italiana o straniera o con altre istituzioni scientifiche, in
particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’INFN, l’INFM,
o con Industrie interessate agli sviluppi applicativi e tecnologici;
e
- provvedere al rinnovo periodico delle convenzioni esistenti con INFN, INFM e
Area tecnologica pisana del CNR, nonché predisporre i necessari
strumenti e eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o
con Industrie o con Enti pubblici e privati interessati.
f
- predisporre annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche e sulla
didattica svolte nel Dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione
della relazione generale sull’attività di ricerca dell'Ateneo;
g - disporre annualmente, di concerto con
il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo del Dipartimento da presentarsi nei termini di legge;
h
- predisporre i necessari strumenti e eventualmente promuovere convenzioni con
altre Università o Enti interessati.
i
- disporre un piano di aggiornamento professionale annuale, rivolto al
personale tecnico amministrativo, valutando gli indirizzi dipartimentali.
l
- il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dalle leggi dello Stato in quanto compatibili, dallo Statuto e dai
Regolamenti.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore opera di concerto col segretario amministrativo che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
Art. 9
1.Il
Consiglio è composto da professori di ruolo e fuori ruolo, dai
ricercatori, dal segretario amministrativo con funzioni anche di segretario
verbalizzante, dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo e
dai rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di borse di studi e di assegni
di ricerca e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.
2.Il
collegio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà
più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non
computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza. Si tiene
conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettiva
obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex
art.17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza. Il numero legale
richiesto ai fini della validità delle sedute non può comunque
essere inferiore ad un quinto dei componenti. La mancanza dei componenti una o
più categorie non infirma la valida costituzione dell'organo.
3.Le
elezioni per le rappresentanze elettive nel Consiglio sono indette dal
Direttore di Dipartimento nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri in
carica.
4.Per
l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo ha
diritto al voto ed è eleggibile il personale tecnico amministrativo di
ruolo ed in servizio presso il Dipartimento. Ha invece diritto al solo
elettorato attivo il personale collocato in aspettativa. Sono eletti quattro
rappresentanti.
5.Per
l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di borse di
studio e di assegni di ricerca e degli specializzandi, riuniti in un unico
corpo elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili:
gli
iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, di
cui agli art. 1.4 e 1.5, e gli assegnatari di borse di studio e di assegni di
ricerca dell’Ateneo per l’Area Fisica, presso il Dipartimento.
I dottorandi, i titolari di borse di
studio e di assegni di ricerca e gli specializzandi, su motivata richiesta
degli interessati, sono riuniti in un unico corpo elettorale costituito con
provvedimento del Direttore di Dipartimento. Quando ne sia il caso, gli
iscritti al dottorato dovranno optare, presentando istanza al Consiglio di
Dipartimento, dichiarando per quale Dipartimento della sede amministrativa o
consorziata vorranno esercitare l’elettorato attivo e passivo. Parimenti
sia i titolari delle borse di studio che gli specializzandi dovranno optare
presentando istanza al Consiglio, dichiarando per quale Dipartimento intendono
esercitare l’elettorato attivo e passivo. I dottorandi, i titolari di
borse di studio e di assegni di ricerca e gli specializzandi riuniti in un
unico corpo elettorale eleggono 2 rappresentanti.
6.I
rappresentanti degli studenti che frequentano il Dipartimento, fanno parte del
Consiglio intervenendo limitatamente all'organizzazione della didattica e dei
relativi servizi. Partecipano al Consiglio di Dipartimento tre rappresentanti
eletti nel loro ambito dai rappresentanti degli studenti nei Corsi di Laurea e
di Laurea Specialistica attivati nelle Classi n. 25 e n. 20/S, nonché da
quelli dei Corsi di Laurea attivati nelle Classi 61/S, 66/S, 85/S che ne
facciano richiesta.
7.I
rappresentanti eletti durano in carica tre anni, salvo quelli degli studenti e
quelli dei dottorandi, specializzandi, assegnisti e borsisti, che durano in
carica due anni.
8.Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art. 47 dello Statuto, salvo quanto diversamente disposto per gli studenti.
9.La
Commissione di seggio per tali designazioni elettive, sarà composto dal
Direttore o da un suo delegato come Presidente, e da due rappresentanti delle
categorie interessate alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario.
10.Le operazioni di voto si svolgeranno presso il locale adibito a seggio nell’orario stabilito dal Direttore di Dipartimento al momento dell’indizione.
11.Ogni
elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il
cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l’elettore dovrà
indicare ogni altro elemento atto all’identificazione del candidato.
Possono essere espresse due preferenze per il personale tecnico-amministrativo,
una soltanto per le altre categorie.
12.Alla
chiusura delle votazioni la Commissione del seggio redige il verbale indicando
la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il
numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed
i nominativi degli eletti. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti; in caso di parità, per i rappresentanti
del personale tecnico amministrativo, risulterà eletto colui che ha
maggior anzianità di servizio, a parità di anzianità di
servizio, il più anziano di età.
13.In
caso di parità di voti per i dottorandi, gli specializzandi e i titolari
di borse di studio e di assegni di ricerca, nonché per gli studenti,
risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi o
usufruisca da minor tempo della borsa o assegno. In caso di ulteriore
parità risulterà eletto il più giovane di età.
14.Il
Direttore nomina gli eletti e trasmette il verbale e il provvedimento di nomina
al Rettore
15.In
caso di decadenza (perdita della qualifica di elettore), dimissioni etc.,
subentra il primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile
per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore di Dipartimento provvede
ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti vacanti
purché la vacatio si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del
mandato.
16.I
sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
17.Del
Consiglio di Dipartimento fa parte con voto consultivo il rappresentante di ciascuno
degli Enti di ricerca convenzionati con il Dipartimento, designato a norma
della convenzione.
18.Possono
inoltre essere invitati a far parte del Consiglio con voto consultivo i
responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche eventualmente
costituite nell’ambito del Dipartimento.
Art. 10
(Funzioni del Consiglio)
1.Il Consiglio è
organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività
del Dipartimento.
2.Il
Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a
- definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
w
l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei
propri compiti istituzionali;
w
la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese strutturali del
Dipartimento necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca;
w
l’uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in
dotazione al Dipartimento;
b
- approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del
Dipartimento;
c
- approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti a, b, c ,
d dell'art. 9, II comma.
d
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei termini previsti
dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità;
e
- organizza o concorre all'organizzazione delle attività necessarie per
il conseguimento del dottorato di ricerca e ratifica le decisioni del collegio
dei docenti del dottorato di ricerca;
f
- esprime un parere di guida e di indirizzo relativamente alle attività
delle Scuole di specializzazione e delle altre Scuole o Corsi afferenti al
Dipartimento;
g
- esprime i pareri obbligatori ed avanza proposte ai Consigli di Facoltà
interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza
del Dipartimento, in merito al conferimento di supplenze o affidamenti, alla
destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di
ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
h
- promuove la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori
i
- avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati in merito alla
richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
l
- esprime pareri obbligatori sull’inserimento, la soppressione o la
modificazione delle discipline in statuto relativamente a settori disciplinari
di competenza del Dipartimento;
m
- presenta al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano
pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art.l7 dello Statuto, le
iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
n
- approva il Regolamento del Dipartimento;
o
- collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi
di programmazione internazionali, nazionali, regionali e locali alla
elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al
conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a
precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di
formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di
educazione permanente.
3.Il
Consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
leggi, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.
Art. 11
(La Giunta)
1.La
Giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria. Collabora
con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9, II
comma.
2.La
Giunta è composta, oltre che dal Direttore, che la presiede e la
convoca, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo (anche con funzioni
verbalizzanti), da tre rappresentanti dei professori di I fascia, tre
rappresentanti dei professori di II fascia, tre rappresentanti dei ricercatori
e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletti con le
modalità che seguono. Vengono invitati alle riunioni della Giunta, senza
diritto di voto, i Direttori delle sezioni INFN e INFM, il Presidente del
Consiglio dei Corsi di Studio delle Classi di Fisica, i rappresentanti
dell’Area Fisica negli organi centrali di governo e i responsabili dei
Centri interdipartimentali di interesse per l’area.
3.La
Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà
più uno dei suoi componenti con diritto di voto, non computandosi coloro
che hanno giustificato l'assenza per iscritto. Il numero legale richiesto ai
fini della validità della seduta non può comunque scendere al di
sotto delle cinque unità.
4.Il
Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può
delegare la Giunta a deliberare su argomenti di sua competenza, precisando
criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega perde efficacia al
momento del rinnovo del Direttore.
5.La
Giunta si rinnova al momento delle elezioni del Direttore di Dipartimento.
6.Ha
diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente al
Dipartimento e tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso lo
stesso. Il personale non docente, collocato in aspettativa, ha diritto al solo
elettorato attivo. L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato
nell'ambito delle singole componenti secondo quanto disposto dall'art. 47.1 e
47.2 dello Statuto. L’elezione è indetta dal Direttore del
Dipartimento dopo la sua nomina.
7.La
Commissione di seggio é composto dal Direttore del Dipartimento o da un
suo delegato, dal segretario amministrativo di Dipartimento e da un rappresentante
della componente elettiva.
8.Alla
chiusura delle votazioni la Commissione del seggio redige il verbale indicando
la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il
numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed
i nominativi degli eletti.
9.Il
Direttore nomina gli eletti e trasmette il verbale e il provvedimento di nomina
al Rettore
Art. 12
(Segreteria amministrativa del Dipartimento)
1.
Con provvedimento del Direttore è istituita la Segreteria amministrativa
del Dipartimento, cui competono tutti le funzioni amministrativo-contabili
previste dallo Statuto e dai Regolamenti d’Ateneo, meglio identificate
nel Regolamento di attuazione della L. 241/90 e più precisamente le
finzioni amministrative generali, le funzioni contabili, le attività di
supporto alla ricerca. Alla segreteria sono assegnate le unità di
personale indicate nel provvedimento di istituzione.
2.
Alla Segreteria è preposto un funzionario della categoria D, assegnato
alla struttura con provvedimento del Direttore amministrativo, con il consenso
del Direttore del Dipartimento.
3.
Il segretario amministrativo di Dipartimento organizza attività di
segreteria, coordinando il lavoro del personale ad essa assegnato, sulla base
delle direttive impartite dagli organi di governo del dipartimento. In
particolare:
a)
ha il compito di aggiornare il personale sull’evoluzione normativa e
tecnica e di organizzare le informazioni per gli utenti;
b)
coordina tutte le attività amministrative, finanziarie e contabili del
Dipartimento, predisponendo di concerto con il direttore, con il quale assume
in solido la responsabilità, i conseguenti atti;
c)
predispone annualmente, per la parte tecnica, il bilancio preventivo e
consuntivo, nonché la situazione patrimoniale del Dipartimento;
d)
è responsabile dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle
attività della Segreteria amministrativa;
e)
gestisce il Fondo economale ai sensi dell'art.26 del Regolamento d’Ateneo
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
f)
partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento anche con
funzioni di segretario verbalizzante;
g)
cura la regolare tenuta dei libri contabili;
h) svolge inoltre tutti i compiti che gli
sono demandati dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e
dai relativi Regolamenti.
4.
Il Direttore del Dipartimento può disporre con proprio provvedimento la
nomina di un sostituto del segretario amministrativo, su designazione del
segretario amministrativo stesso, tra il personale amministrativo della
struttura non inferiore alla Cat. C, al fine di garantire l’erogazione
del servizio in caso di assenza o di impedimento.
Art. 13
(Approvazione e modifica del Regolamento)
1.
Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza
assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale, previa
approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Università di
Pisa.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da un minimo di dieci membri del Consiglio del Dipartimento e sono poste in discussione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra 30 e 90 giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere recepite, le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La votazione potrà anche essere effettuata mediante l'apertura di un seggio elettorale non superiore alle 8 ore giornaliere. In tal caso per ogni votazione saranno predisposte schede individuali, intestate a ciascuno degli aventi diritto e indicanti le opzioni di voto. Il voto sarà espresso in cabina elettorale firmando la scheda in corrispondenza dell'opzione prescelta. Le schede firmate saranno depositate in un'urna che verrà aperta al termine delle votazioni, entro e non oltre due giorni dopo l'apertura del seggio. La proclamazione del risultato sarà accompagnata dalla pubblicazione dell'elenco dei votanti con l'indicazione del voto espresso da ciascuno.
Tale procedura di
ratifica può applicarsi anche alle delibere, di cui all'art. 12, comma 4, relative alle
deleghe che il consiglio può decidere di attribuire alla giunta di
dipartimento
Art. 14
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dal presente
Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e le altre da questo
richiamate.