REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA “E. FERMI”

 

 

 

Art. 1

(Il Dipartimento)

 

1. Il Dipartimento di Fisica “E. Fermi” è la struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione e all'organizzazione dei settori di ricerca dell’area "Fisica" e dei relativi insegnamenti, afferenti ai corsi di studio della Facoltà di Scienze m.f.n. e di Facoltà diverse.

 

2. Promuove, coordina e gestisce attività di ricerca svolte nel proprio ambito nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

 

3. Garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.

 

4. Il Dipartimento di Fisica è sede della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria; cura l’organizzazione di eventuali Corsi di Master o di altre attività di studio, di ricerca e di didattica, anche interdipartimentali.

 

5. Esso è sede dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’area Fisica dell’Università di Pisa e organizza le attività necessarie al loro conseguimento, anche congiuntamente con altri Dipartimenti e Istituzioni scientifiche italiane, straniere o internazionali, sulla base di apposite convenzioni.

 

6. Esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle Facoltà relativamente ai settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento.

 

7. In collaborazione con i Consigli di Facoltà e con i Consigli di Corso di Studio, coordina l’organizzazione delle lauree e delle lauree specialistiche attivate nell’Ateneo nelle Classi n. 25 e n. 20/S e la gestione delle relative attività didattiche. Contribuisce inoltre con gli altri organismi d’Ateneo all’organizzazione delle lauree specialistiche interdisciplinari di interesse per la Fisica e segnatamente quelle relative alle Classi 61/S (Scienza e Ingegneria dei Materiali), 66/S (Scienze dell’Universo) e 85/S (Scienze Geofisiche). Mette infine le proprie risorse umane e materiali a disposizione di tutti gli insegnamenti relativi ai S.S.D.dell’area 02 -Fisica.

 

8. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento, denominate “Sezioni” e prive di rappresentatività esterna. Il Consiglio ne disciplinerà la durata e le finalità. Il Consiglio di Dipartimento può mettere a disposizione delle Sezioni, nel limite della disponibilità, personale tecnico e segretariale, spazio e mezzi, al fine di rendere più agevole la gestione delle attività organizzative e di ricerca del Dipartimento. Il controllo dell’impiego delle assegnazioni di mezzi e personale alle Sezioni verrà effettuato da parte del Consiglio. Ogni membro del Dipartimento può appartenere al più ad una Sezione. Egli può cambiare Sezione o accedere ad una Sezione previo il consenso della maggioranza dei membri della Sezione di arrivo, con l’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Singoli individui o gruppi di ricerca possono optare per non appartenere ad alcuna Sezione. L’accesso ai fondi e alle strutture non è comunque collegato all’appartenenza ad una Sezione. Le Sezioni avranno, nei limiti delle assegnazioni loro fatte dal Dipartimento, la più ampia autonomia organizzativa. Le Sezioni, gruppi di ricerca e individui singoli non altrimenti rappresentati sono tenuti al termine di ogni anno accademico a presentare al Direttore una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e il programma dell’attività da svolgere nell’anno successivo.

 

 

 

Art. 2

(Autonomia dipartimentale)

 

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

 

Art. 3

(Personale docente e tecnico-amministrativo)

 

1. Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo (professori ordinari, straordinari e associati), gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i ricercatori. L’afferenza è deliberata a richiesta degli interessati.

 

2. Viene altresì assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo di pertinenza.

 

3. Il personale del Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali dell'ente.

 

Art. 4

(Esercizio dell’attività didattica e scientifica)

 

1. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri dipartimenti o istituti. e svolgere attività per conto di Enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.

 

2. Con parere del Consiglio di Dipartimento, da rinnovare annualmente, i docenti possono svolgere attività didattica in Scuole di Specializzazione o in Corsi di Master che abbiano sede anche in Dipartimenti diversi da quello di appartenenza.

 

3. Il personale degli Enti di ricerca convenzionati,  di cui all’art. 5, avente sede di lavoro presso il Dipartimento, è ammesso all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento, entro i limiti previsti dalle rispettive convenzioni. La lista del personale in questione dovrà venire aggiornata annualmente.

 

4. Il personale di Enti pubblici di ricerca non convenzionati, autorizzati dalla propria amministrazione a svolgere in tutto o in parte la propria attività presso il Dipartimento, è ammesso all’utilizzo degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne definisce i limiti.

 

5. Vengono altresì ammessi all’uso di tali spazi e strutture, nei limiti definiti dal Consiglio e limitatamente alla durata del loro rapporto con il Dipartimento, gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Master, di cui agli artt. 1.4 e 1.5, e gli assegnatari di assegni di ricerca o di borse di studio per l’Area Fisica dell’Ateneo o degli Enti di ricerca convenzionati, di cui all’art.5.

 

6. Sono infine ammessi, previa comunicazione al Direttore che ne verificherà l’ammissibilità in base al presente Regolamento e alle deliberazioni del Consiglio, tenendo conto delle compatibilità con le finalità e le strutture del Dipartimento, gli assegnatari di altre borse di studio fruibili presso il Dipartimento, collaboratori professionali con contratti a tempo, docenti e ricercatori ospiti del Dipartimento, nonché i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del Dipartimento o al personale ricercatore degli Enti convenzionati con il Dipartimento.

 

7. Il Direttore provvederà a tenere un elenco completo ed aggiornato degli individui autorizzati a norma del presente articolo. In ogni caso, l’ammissione sarà subordinata all’esistenza di una copertura assicurativa per gli utenti, che sollevi il Dipartimento da ogni eventuale responsabilità civile nei loro riguardi.

 

8. Il Consiglio potrà altresì definire le condizioni per consentire l'accesso agli spazi ed attrezzature del Dipartimento a terzi, per motivate ragioni di studio. Il Consiglio potrà inoltre definire le condizioni per consentire l'accesso al prestito di mezzi e strumenti in dotazione al Dipartimento.

 

 

 

Art. 5

(Enti Convenzionati)

 

1. Nel Dipartimento di Fisica operano la Sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Unità di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFM). A tali Enti è garantita piena autonomia nell’amministrazione dei propri fondi, nella gestione del proprio personale, nella scelta e nella attuazione dei programmi di ricerca, soggetti ad approvazione degli Enti citati a livello nazionale e al rispetto delle convenzioni di cui al comma 2.

 

2. I rapporti di detti Enti con il Dipartimento sono regolati da convenzioni bilaterali tra INFN o INFM e l’Università di Pisa, nel cui quadro sono specificate tra l’altro le strutture (locali, impianti, attrezzature, arredi e servizi), che il Dipartimento mette a disposizione della sezione INFN e dell’Unità INFM e viceversa.

 

3. Al personale docente e tecnico del Dipartimento che partecipa a ricerche finanziate dall’INFN o dell’INFM sarà consentito di usufruire di incarichi di ricerca o di associazione con l’Ente interessato.

 

4. Il Dipartimento recepisce la convenzione quadro tra l’Universita’ di Pisa e l’Area della Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare impegnandosi a concedere libero accesso alle strutture dipartimentali, nel rispetto delle normative del Dipartimento, ai ricercatori CNR che siano inseriti in progetti di ricerca comuni tra l’Università e l’Area della Ricerca e ad ospitare il personale CNR che venga distaccato, con il consenso del Dipartimento, a svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento.

 

5. Per quanto di sua competenza il Dipartimento promuoverà l’utilizzazione per corsi a contratto ai sensi dell’art. 25 del DPR 382/80 del personale ricercatore INFN, INFM e CNR.

 

Art. 6

(Organi del dipartimento)

 

1. Sono organi del dipartimento:

 

 

 

Art. 7

(Il Direttore)

 

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai membri del Consiglio tra i professori di ruolo di 1ª fascia in regime di impegno a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. E' nominato con Decreto del Rettore e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta. Un'ulteriore elezione può essere effettuata soltanto dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato, secondo quanto previsto all'art. 47.10 dello Statuto di Ateneo.

 

2. Nei casi di non eleggibilità o di indisponibilità all'accettazione della carica di professori di ruolo di 1ª fascia, per motivate ragioni (accolte dal Consiglio di Dipartimento), l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di 2ª fascia in regime di impegno a tempo pieno.

 

3. Nei 6 mesi antecedenti la naturale scadenza del mandato il decano dei professori di ruolo e fuori ruolo di 1ª fascia del Dipartimento indice nuove elezioni per il successivo quadriennio accademico.

 

4. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il decano dei professori di ruolo subentra al titolare dell’organo nella totalità delle sue funzioni e il decano dei professori di ruolo e fuori ruolo provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale perl'elezione del nuovo titolare.

 

5. Qualora l’assenza o l’impedimento del Direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il Rettore dichiara con proprio decreto la interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 5. La durata del mandato del nuovo eletto è pari alla frazione di anno accademico in corso, oltre ai tre anni successivi.

 

6. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri, il decano dei professori di ruolo e fuori ruolo , un professore e il segretario amministrativo del Dipartimento. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza.

 

7. Alla chiusura delle votazioni il Presidente del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, i voti riportati da ciascun candidato.

 

8. Il Direttore dovrà essere eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Il Direttore del Dipartimento non può ricoprire la carica di Preside di Facoltà, Presidente di Corso di Laurea, Presidente di Corso di Studio e Direttore di uno dei Centri previsti dall'art. 36.7 dello Statuto di Ateneo. Non sussiste incompatibilità con le cariche di Direttore di Scuole di Specielizzazione e di Corsi di Dottorato, nonché con le cariche direttive delle strutture didattiche di cui all'art. 4.6 dello Statuto. Chi ricopre una carica di Direttore e si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella di Direttore.

 

9. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento. Il Vicedirettore cessa dalla carica insieme al Direttore che lo ha designato.

 

10. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

 

11. In caso di dimissioni del Direttore, queste devono essere presentate al Rettore e contestualmente comunicate ai componenti del Consiglio di Dipartimento; il Rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell’interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni.

 

 

Art. 8

(Funzioni del Direttore)

 

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita nel suo ambito funzioni di iniziativa e di promozione.

Il Direttore inoltre:

 

a - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali.

b - adotta i provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva.

c - assicura l'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei relativi Regolamenti;

d - cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;

e - cura l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f – assicura, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca presso il Dipartimento;

g - dispone, di concerto con il segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi;

h - assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al Dipartimento;

i - autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento;

l - ordina strumentazioni, lavori, materiale, anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture.

 

2. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione della Giunta, di:

a - proporre annualmente il piano delle ricerche del Dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del Dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;

b - predisporre annualmente le richieste degli spazi, dei finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento della attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare al Rettore;

c - promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con Enti pubblici e privati;

d - predisporre l'eventuale organizzazione di Centri di studio e di laboratorio anche in comune con altri Dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con altre istituzioni scientifiche, in particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’INFN, l’INFM, o con Industrie interessate agli sviluppi applicativi e tecnologici;

e - provvedere al rinnovo periodico delle convenzioni esistenti con INFN, INFM e Area tecnologica pisana del CNR, nonché predisporre i necessari strumenti e eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o con Industrie o con Enti pubblici e privati interessati.

f - predisporre annualmente un rapporto sui risultati delle ricerche e sulla didattica svolte nel Dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull’attività di ricerca dell'Ateneo;

g - disporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento da presentarsi nei termini di legge;

h - predisporre i necessari strumenti e eventualmente promuovere convenzioni con altre Università o Enti interessati.

i - disporre un piano di aggiornamento professionale annuale, rivolto al personale tecnico amministrativo, valutando gli indirizzi dipartimentali.

l - il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi dello Stato in quanto compatibili, dallo Statuto e dai Regolamenti.

 

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore opera di concerto col segretario amministrativo che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

 

 

 

 

Art. 9

(Composizione ed elezione del Consiglio)

 

1.Il Consiglio è composto da professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal segretario amministrativo con funzioni anche di segretario verbalizzante,  dai rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dai rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di borse di studi e di assegni di ricerca e degli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

 

2.Il collegio è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, non computandosi coloro che hanno giustificato per scritto l'assenza. Si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettiva obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art.17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza. Il numero legale richiesto ai fini della validità delle sedute non può comunque essere inferiore ad un quinto dei componenti. La mancanza dei componenti una o più categorie non infirma la valida costituzione dell'organo.

 

3.Le elezioni per le rappresentanze elettive nel Consiglio sono indette dal Direttore di Dipartimento nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri in carica.

 

4.Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo ha diritto al voto ed è eleggibile il personale tecnico amministrativo di ruolo ed in servizio presso il Dipartimento. Ha invece diritto al solo elettorato attivo il personale collocato in aspettativa. Sono eletti quattro rappresentanti.

 

5.Per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi, dei titolari di borse di studio e di assegni di ricerca e degli specializzandi, riuniti in un unico corpo elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili:

gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, di cui agli art. 1.4 e 1.5, e gli assegnatari di borse di studio e di assegni di ricerca dell’Ateneo per l’Area Fisica, presso il Dipartimento.

I dottorandi, i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca e gli specializzandi, su motivata richiesta degli interessati, sono riuniti in un unico corpo elettorale costituito con provvedimento del Direttore di Dipartimento. Quando ne sia il caso, gli iscritti al dottorato dovranno optare, presentando istanza al Consiglio di Dipartimento, dichiarando per quale Dipartimento della sede amministrativa o consorziata vorranno esercitare l’elettorato attivo e passivo. Parimenti sia i titolari delle borse di studio che gli specializzandi dovranno optare presentando istanza al Consiglio, dichiarando per quale Dipartimento intendono esercitare l’elettorato attivo e passivo. I dottorandi, i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca e gli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale eleggono 2 rappresentanti.

 

6.I rappresentanti degli studenti che frequentano il Dipartimento, fanno parte del Consiglio intervenendo limitatamente all'organizzazione della didattica e dei relativi servizi. Partecipano al Consiglio di Dipartimento tre rappresentanti eletti nel loro ambito dai rappresentanti degli studenti nei Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica attivati nelle Classi n. 25 e n. 20/S, nonché da quelli dei Corsi di Laurea attivati nelle Classi 61/S, 66/S, 85/S che ne facciano richiesta.

 

7.I rappresentanti eletti durano in carica tre anni, salvo quelli degli studenti e quelli dei dottorandi, specializzandi, assegnisti e borsisti, che durano in carica due anni.

 

8.Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto con le modalità di cui all'art. 47 dello Statuto, salvo quanto diversamente disposto per gli studenti.

 

9.La Commissione di seggio per tali designazioni elettive, sarà composto dal Direttore o da un suo delegato come Presidente, e da due rappresentanti delle categorie interessate alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario.

 

10.Le operazioni di voto si svolgeranno presso il locale adibito a seggio nell’orario stabilito dal Direttore di Dipartimento al momento dell’indizione.

 

11.Ogni elettore dovrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome del candidato scelto; in caso di omonimia l’elettore dovrà indicare ogni altro elemento atto all’identificazione del candidato. Possono essere espresse due preferenze per il personale tecnico-amministrativo, una soltanto per le altre categorie.

 

12.Alla chiusura delle votazioni la Commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti;  in caso di parità, per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, risulterà eletto colui che ha maggior anzianità di servizio, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

 

13.In caso di parità di voti per i dottorandi, gli specializzandi e i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca, nonché per gli studenti, risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi o usufruisca da minor tempo della borsa o assegno. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più giovane di età.

 

14.Il Direttore nomina gli eletti e trasmette il verbale e il provvedimento di nomina al Rettore

 

15.In caso di decadenza (perdita della qualifica di elettore), dimissioni etc., subentra il primo dei non eletti.  Qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti in graduatoria, il Direttore di Dipartimento provvede ad indire nuove elezioni per la copertura dei posti rimasti vacanti purché la vacatio si verifichi oltre tre mesi prima della scadenza del mandato.

 

16.I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

 

17.Del Consiglio di Dipartimento fa parte con voto consultivo il rappresentante di ciascuno degli Enti di ricerca convenzionati con il Dipartimento, designato a norma della convenzione.

 

18.Possono inoltre essere invitati a far parte del Consiglio con voto consultivo i responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche eventualmente costituite nell’ambito del Dipartimento.

 

Art. 10

(Funzioni del Consiglio)

 

1.Il Consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.

 

2.Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

 

a - definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:

w l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

w la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese strutturali del Dipartimento necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca;

w l’uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

 

b - approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento;

 

c - approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti a, b, c , d dell'art. 9,  II comma.

 

d - approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo nei termini previsti dal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

 

e - organizza o concorre all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca e ratifica le decisioni del collegio dei docenti del dottorato di ricerca;

 

f - esprime un parere di guida e di indirizzo relativamente alle attività delle Scuole di specializzazione e delle altre Scuole o Corsi afferenti al Dipartimento;

 

g - esprime i pareri obbligatori ed avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, in merito al conferimento di supplenze o affidamenti, alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

 

h - promuove la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori

 

i - avanza proposte ai Consigli di Facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;

 

l - esprime pareri obbligatori sull’inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto relativamente a settori disciplinari di competenza del Dipartimento;

 

m - presenta al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art.l7 dello Statuto, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

 

n  - approva il Regolamento del Dipartimento;

 

o - collabora con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione internazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.

 

3.Il Consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate leggi, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.

 

 

Art. 11

(La Giunta)

 

1.La Giunta è organo con compiti di coordinamento e di istruttoria. Collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9, II comma.

 

2.La Giunta è composta, oltre che dal Direttore, che la presiede e la convoca, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo (anche con funzioni verbalizzanti), da tre rappresentanti dei professori di I fascia, tre rappresentanti dei professori di II fascia, tre rappresentanti dei ricercatori e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, eletti con le modalità che seguono. Vengono invitati alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, i Direttori delle sezioni INFN e INFM, il Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio delle Classi di Fisica, i rappresentanti dell’Area Fisica negli organi centrali di governo e i responsabili dei Centri interdipartimentali di interesse per l’area.

 

3.La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto, non computandosi coloro che hanno giustificato l'assenza per iscritto. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto delle cinque unità.

 

4.Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti relativi alla delega. La delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

 

5.La Giunta si rinnova al momento delle elezioni del Direttore di Dipartimento.

 

6.Ha diritto al voto ed è eleggibile tutto il personale docente afferente al Dipartimento e tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso lo stesso. Il personale non docente, collocato in aspettativa, ha diritto al solo elettorato attivo. L'elezione dei membri della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo quanto disposto dall'art. 47.1 e 47.2 dello Statuto. L’elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento dopo la sua nomina.

 

7.La Commissione di seggio é composto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, dal segretario amministrativo di Dipartimento e da un rappresentante della componente elettiva.

 

8.Alla chiusura delle votazioni la Commissione del seggio redige il verbale indicando la data e il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato ed i nominativi degli eletti.

 

9.Il Direttore nomina gli eletti e trasmette il verbale e il provvedimento di nomina al Rettore

 

 

Art. 12

(Segreteria amministrativa del Dipartimento)

 

1. Con provvedimento del Direttore è istituita la Segreteria amministrativa del Dipartimento, cui competono tutti le funzioni amministrativo-contabili previste dallo Statuto e dai Regolamenti d’Ateneo, meglio identificate nel Regolamento di attuazione della L. 241/90 e più precisamente le finzioni amministrative generali, le funzioni contabili, le attività di supporto alla ricerca. Alla segreteria sono assegnate le unità di personale indicate nel provvedimento di istituzione.

 

2. Alla Segreteria è preposto un funzionario della categoria D, assegnato alla struttura con provvedimento del Direttore amministrativo, con il consenso del Direttore del Dipartimento.

 

3. Il segretario amministrativo di Dipartimento organizza attività di segreteria, coordinando il lavoro del personale ad essa assegnato, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del dipartimento. In particolare:

 

a) ha il compito di aggiornare il personale sull’evoluzione normativa e tecnica e di organizzare le informazioni per gli utenti;

b)  coordina tutte le attività amministrative, finanziarie e contabili del Dipartimento, predisponendo di concerto con il direttore, con il quale assume in solido la responsabilità, i conseguenti atti;

c) predispone annualmente, per la parte tecnica, il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale del Dipartimento;

d) è responsabile dei procedimenti amministrativi ricompresi nelle attività della Segreteria amministrativa;

e) gestisce il Fondo economale ai sensi dell'art.26 del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante;

g) cura la regolare tenuta dei libri contabili;

h) svolge inoltre tutti i compiti che gli sono demandati dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.

 

4. Il Direttore del Dipartimento può disporre con proprio provvedimento la nomina di un sostituto del segretario amministrativo, su designazione del segretario amministrativo stesso, tra il personale amministrativo della struttura non inferiore alla Cat. C, al fine di garantire l’erogazione del servizio in caso di assenza o di impedimento.

 

 

Art. 13

(Approvazione e modifica del Regolamento)

 

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale, previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Università di Pisa.

 

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da un minimo di dieci membri del Consiglio del Dipartimento e sono poste in discussione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra 30 e 90 giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere recepite, le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La votazione potrà anche essere effettuata mediante l'apertura di un seggio elettorale non superiore alle 8 ore giornaliere. In tal caso per ogni votazione saranno predisposte schede individuali, intestate a ciascuno degli aventi diritto  e indicanti le opzioni di voto. Il voto sarà espresso in cabina elettorale firmando la scheda in corrispondenza dell'opzione prescelta. Le schede firmate saranno depositate in un'urna che verrà aperta al termine delle votazioni, entro e non oltre due giorni dopo l'apertura del seggio. La proclamazione del risultato sarà accompagnata dalla pubblicazione dell'elenco dei votanti con l'indicazione del voto espresso da ciascuno.

Tale procedura di ratifica può applicarsi anche alle delibere, di  cui all'art. 12, comma 4, relative alle deleghe che il consiglio può decidere di attribuire alla giunta di dipartimento 

 

 

Art. 14

(Disposizioni finali)

 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e le altre da questo richiamate.