REGOLAMENTO DEL

CORSO DI DOTTORATO IN RICERCA DI FISICA

(approvato dal Consiglio del Dottorato in data 28 Settembre 1999 ed in attesa di approvazione del Dipartimento di Fisica)


Articolo 1

Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica recepisce il Regolamento per il Dottorato di Ricerca dell'Università di Pisa, garantendone la piena attuazione.

Articolo 2

Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è istituito dal Dipartimento in Fisica ed afferisce amministrativamente allo stesso Dipartimento.

Tutti i settori scientifico-disciplinari Bxx sono attinenti al Corso.

Articolo 3

1. La durata del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è fissata in tre anni.

2. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica è organizzato in quattro curricula: Astrofisica, Fisica Subnucleare e delle Interazioni Fondamentali, Fisica Teorica, Struttura della Materia.

Articolo 4

1. Sono organi del Dottorato di Ricerca in Fisica il Consiglio di Dottorato ed il Coordinatore. La composizione del Consiglio di Dottorato e la elezione del Coordinatore sono regolati dall'art. 4 del Regolamento per il Dottorato dell'Università di Pisa citato all'Art. 1.

2. I compiti del Consiglio di Dottorato sono regolati dall'art. 4 del Regolamento dell'Università. Inoltre il Consiglio di Dottorato:

- designa i membri delle Commissioni di ammissione al Corso;

- attiva annualmente i corsi cattedratici e specialistici previsti dall'Art. 6 comma 1;

- assegna i compiti didattici per l'insegnamento dei corsi cattedratici e specialistici;

- designa per ciascun dottorando all'inizio del suo secondo anno di Corso un controrelatore esperto nelle tematiche di ricerca del dottorando stesso;

- verifica annualmente l'attività dei dottorandi secondo le indicazioni dell'Art. 6 comma 2;

- designa gli esperti per l'ammissibilità delle tesi dei dottorandi all'esame finale;

- designa i membri della Commissione Giudicatrice per l'esame finale.

Articolo 5

1. L'esame di ammissione al Corso di Dottorato verte su una prova scritta, su una orale, compresa una lingua straniera e, se superate queste fasi, ai punteggi ottenute da queste prove si somma la valutazione dei titoli presentati al momento della domanda di ammissione. La valutazione dei titoli dovrà essere comunicata ai candidati prima della prova orale.

2. I criteri di valutazione globale, espressi in centesimi, sono stabiliti nel seguente modo:

max 40/100 per la prova scrittta, max 10/100 per i titoli, max 50/100 per la prova orale.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 25/100; la prova orale si intendera' superata se il candidato avra' ottenuto una valutazione di almeno 25/100.

3. I 10 punti di titoli si intendono così suddivisi: 3 punti per il voto di Laurea; i rimanenti 7 punti per la Tesi di Laurea, le

pubblicazioni ed aventuali altri titoli (borse di studio, premi etc.)

4. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La prova scritta verterà su argomenti riguardanti il Dottorato di Ricerca in Fisica. Quella orale, limitata ai candidati ammessi a sostenerla, consisterà in un colloquio concernente argomenti attinenti al Dottorato in Fisica, appresi durante la carriera universitaria. Inoltre durante la prova orale si dovrà verificare la buona conoscenza del candidato da parte di una lingua straniera utilizzata per la comunicazione scientifica .

5. La prova scritta potra' essere articolata in Temi ed Esercizi su argomenti differenziati, al fine di valutare l'attitudine dei candidati in relazione ai diversi curricula del Corso di Dottorato.

6. Il diario della prova scritta e' reso pubblico tramite affissione all'albo ufficiale e sul sito WEB dell'Università di Pisa nonche' su quello del Dipartimento di Fisica e, per i candidati che abbiano indicato nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica, attraverso tale strumento almeno quindici giorni prima del compimento della stessa. La comunicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prova orale potrà anche esser effettuata da parte della Commissione Giudicatrice durante la prova scritta.

Articolo 6

1. L'organizzazione didattica del Corso di Dottorato in Fisica prevede per il dottorandi del primo anno tre corsi cattedratici. Alla fine dei corsi del primo anno sono previsti esami scritti ed orale.

2. Per il secondo ed il terzo anno del corso possono essere previsti corsi specialistici e seminari su argomenti di ricerca avanzata. Alla fine del secondo anno ciascun dottorando presentera' un rapporto scritto sullo stato di avanzamento della propria tesi.

3. La discussione della tesi di ricerca, che completa il corso di Dottorato in Fisica, è regolata dall'art. 12 del Regolamento dell'Università di Pisa.

Articolo 7

1. Durante il secondo ed il terzo anno del corso di Dottorato, l'attività principale dei dottorandi sara' quella di ricerca scientifica mirata alla stesura di una Tesi. L'attività di ricerca dei dottorandi viene svolta nelle strutture di ricerca del Dipartimento di Fisica, nonche' in quelle dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e di enti di ricerca i cui rapporti con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa o con l'Università di Pisa siano stati regolati da apposite convenzioni.

2. Nell'interesse della propria attività di ricerca, un dottorando può chiedere al Consiglio il permesso di svolgere parte della propria attività di ricerca attraverso periodi di soggiorno presso Laboratori di ricerca stranieri. La durata massima del soggiorno all'estero per ciascun dottorando è di diciotto mesi.

3. Un dottorando può accedere alle strutture di ricerca citate al comma 1 di interesse per la propria ricerca sino al momento della discussione della tesi finale, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno successivo all'ultimo anno della durata del proprio Corso.

Articolo 8

1. Previo parere favorevole del Consiglio del Dottorato è consentito ai dottorandi degli anni successivi al primo di svolgere attività didattica sussidiaria od integrativa presso l'Universita' di Pisa. Tale attività didattica dovra' essere limitata si da non compromettere l'attività di formazione alla ricerca.

Articolo 9

1. L'ammissibilità della tesi presentata dai dottorandi alla fine del terzo anno per il conseguimento del titolo finale è deliberata dal Consiglio di Dottorato sulla base delle relazioni scritte compilate da tre esperti specificatamente qualificati nella tematiche affrontate nella tesi; di questi almeno uno dovra' appartenere ad una Università o Laboratorio di ricerca, anche straniero, non facente parte del Dottorato in Fisica dell'Universita' di Pisa.

2. Il Consiglio di Dottorato delibera l'ammissibilità della tesi all'esame finale entro tre mesi dalla presentazione della tesi da parte del dottorando.

3. La Commissione dell'esame finale esprime il giudizio sul candidato tenendo conto del curriculum del dottorando, della discussione della tesi e dei giudizi degli esperti e conseguentemente, se la valutazione risulta globalmente positiva, lo dichiara Dottore di Ricerca.

Articolo 10

Il presente Regolamento può essere modificato in ogni sua parte attraverso approvazione da parte del Consiglio di Dottorato e successiva approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento di Fisica.